Conto in rosso, cambia tutto: nuove regole per lo scoperto in banca

E' l'Europa che lo impone

Soldi

SoldiSi tratta di norme non nuove, dato che il regolamento Ue è entrato in vigore nel 2014 e le specificazioni dell’Eba e di Bce sono del 2017 e del 2018. In burocratese, cambia la “definizione di default” prevista dal “Regolamento europeo sui requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento”. Con l’aiuto di Mr Banca, vediamo di che si tratta.

Le nuove regole per la gestione dei conti correnti bancari in rosso arrivano direttamente dall’autorità bancaria europea (EBA), alcuni istituti bancari si sono mossi in anticipo e hanno già inviato apposita informativa ai loro clienti: il rosso per piccoli importi in teoria non è più concesso, sono previste delle limitazioni, messe nero su bianco sulle informative di diverse banche. Se la banca ha accordato un fido al correntista, non cambia molto, perché il debito sarà coperto dall’anticipo bancario che poi il titolare del conto dovrà restituire. Negli altri casi invece, la situazione si complica e dipende dalla policy decisa da ogni banca con i propri clienti.

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Conto in rosso, cambia tutto: nuove regole per lo scoperto in banca

In questo articolo vi spiegheremo in dettaglio le conseguenze dell’entrata in vigore delle nuove norme dettate dall’Eba e vedremo, tra l’altro, se è vero che impongono alle banche italiane di segnalare il correntista “in rosso” alla centrale rischi classificando tutta la sua esposizione come “credito malato”, dopo soli tre mesi di mancati pagamenti da soli 100 euro.

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E’ l’Europa che lo impone

SoldiL’Europa chiede e l’ITALIA si allinea. L’Unione Europea ha chiesto più uniformità a tutti i Paesi membri. Seguendo il modello nordico, dove il rosso non è consentito, non è più possibile chiedere (e ottenere) un finanziamento in presenza di uno scoperto non concordato. Stiamo parlando delle “nuove regole EBA” o “nuove regole di definizione di default“, valide dal 1 gennaio 2021.

In caso di conto corrente bancario con “sconfinamento” non concordato, cioè extra fido, le nuove norme impediscono l’esecuzione dei pagamenti automatici, l’uso delle carte di credito, il versamento delle rate dei finanziamenti e il rilascio del blocchetto degli assegni.

La dura realtà è che con le nuove regole dettate dall’EBA, l’Autorità bancaria europea, dopo tre mesi di mancato pagamento di 100 euro o più, la banca classifica tutte le esposizioni a sofferenze, indicandolo come “cattivo pagatore” sui suoi bilanci. Anche se non è vero che basta uno sconfinamento o un ritardo nei pagamenti per somme di soli 100 euro per dar automaticamente luogo a una segnalazione a sofferenza presso l’ufficio centrale dei rischi, siamo comunque davanti a una grave stretta creditizia: questo comporta conseguenze pesantissime, con l’impossibilità di chiedere prestiti, mutui e finanziamenti per chi si è trovato momentaneamente con il conto corrente in rosso.

Ai privati e piccole e medie imprese, per andare in stato di “credito deteriorato” basta un’esposizione, un arretrato, per più di 90 giorni: è sufficiente una somma superiore ai 100 euro (la cosiddetta “soglia di rilevanza”, o “assoluta”) e superiore all’1% del totale delle esposizioni (“soglia relativa”) verso la banca. Per le imprese più grandi, lo scoperto non concordato non può essere superiore ai 90 giorni (in alcuni casi, ad esempio per le amministrazioni pubbliche, 180 giorni), 500 euro e all’1% del totale delle esposizioni verso la banca, altrimenti scatterà il “flag” da parte del proprio istituto di credito.

La soglia di rilevanza assoluta e quella relativa sono egualmente importanti perché, spiega Bankitalia, superate entrambe, prende avvio il conteggio dei 90 (o 180) giorni consecutivi di scaduto, oltre i quali il debitore è classificato in stato “deteriorato” (default) nel pagamento di un’”obbligazione rilevante”. In questa situazione la banca giudica “improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente alla sua obbligazione”.

In poche parole, se la banca “dice no”, non sono più possibili quei piccoli sconfinamenti “non autorizzati” a cui molti artigiani in difficoltà, commercianti, piccoli imprenditori e anche molte famiglie, erano abituati. Si tratta di non poter più usufruire di quelle piccole forme di flessibilità, che evitavano i danni delle segnalazioni alla centrale rischi e della riclassificazione degli affidamenti della clientela in caso di piccoli arretrati.

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Occhio alle bollette domiciliate in banca, e non solo

Banca MacerataLe regole europee sono molto stringenti, se applicate alla lettera dalle banche. Facciamo un esempio. Se avete una bolletta della luce con addebito bancario e sul conto ci sono pochi euro, non sufficienti a coprire l’importo della bolletta, se il correntista non rimedia entro il giorno stesso diventa subito moroso nei confronti del fornitore di energia elettrica. Lo stesso discorso vale anche per gli altri tipi di bollette (gas, acqua, telefono…), ovviamente anche per il conto bancario stesso, che non dovrà più finire in rosso. La stessa procedura include e riguarda cambiali, rate di mutui e finanziamenti, carte di credito, contributi, stipendi, pay tv e quanto altro caricato con RID bancario sul conto. Nel caso ad esempio di un finanziamento in corso, in mancanza dell’intera copertura della rata, la banca non provvede al pagamento e manda indietro l’importo del pagamento.

Attenti al contratto con la banca

Banca d'ItaliaBanca d’Italia sottolinea che “la possibilità di sconfinare non è un diritto del cliente, ma una facoltà concessa dalla banca, che può anche applicare commissioni”. Il riferimento è alla cosiddetta CIV, commissione di istruttoria veloce, che le banche applicano prontamente in caso di scoperti non autorizzati. E’ comunque una scelta discrezionale della banca, che può consentire oppure rifiutare lo sconfinamento. Il dialogo è fondamentale almeno quanto la buona relazione con il proprio istituto, in ogni caso è importante conoscere bene il contratto stipulato e sapere se e con quanta flessibilità la banca ha intenzione di applicare le normative europee.

Bankitalia: «Non si fa default solo per 100 euro di debito non pagato»

Nessun panico, comunque: il motivo di maggior timore per i consumatori è la possibile segnalazione al Crif, la centrale rischi finanziaria. Questa pratica non è automatica, ma segue una procedura standardizzata, per esempio occorrono non una ma una serie di bollette non pagate per avviarla. Il correntista deve essere avvisato per tempo e con i dovuti modi dall’istituto bancario, in inottemperanza di tali circostanze si potrà denunciare tale segnalazione come “illecita”. Ricordiamo che i dati del Crif sono utilizzati dagli intermediari nel processo di valutazione del merito di credito della clientela. La nuova normativa europea non modifica nella sostanza la procedura “standard” di segnalazione alla Centrale dei Rischi, questo provvedimento riguarda esclusivamente il modo con cui le banche e gli intermediari finanziari devono classificare i “crediti deteriorati” dei clienti a fini prudenziali, ossia ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali minimi obbligatori per le banche e gli intermediari finanziari.

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Come fare per evitare il blocco del conto corrente

Non ci sono scorciatoie, mi si può pianificare una strategia vincente.

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  • E’ consigliabile chiedere informazioni in merito all’adesione alle nuove regole. La vostra banca potrebbe essere una di quelle che applica “in maniera flessibile” le norme o valuta caso per caso la situazione del cliente. Infatti le novità introdotte non prevedono un “divieto” a consentire eventuali sconfinamenti, resta tutto nelle facoltà di scelta dell’istituto e riguarda le policy adottate.
  • Analizzare e studiare i flussi di entrate e uscite ponendole su un asse temporale. Se ci sono discrasie, nel caso le uscite arrivino prima delle entrate si può chiedere alla banca o alla finanziaria di spostare il giorno di addebito.
  • Chiedere alla banca un fido di conto corrente. Questa è la soluzione preferibile, ma si deve essere preparati a sostenere un costo contenuto e a sentirsi chiedere informazioni o documenti. Un piccolo fido, un importo da 500 o 1000 euro è l’ideale per rimanere coperti in caso di addebiti che arrivino in anticipo rispetto agli accrediti attesi.
  • Parlare con la propria banca. Il rapporto fiduciario con il proprio istituto è importante. Come già accade adesso, le banche possono consentire alla clientela gli utilizzi del conto che comportino un rosso oltre la disponibilità presente sul conto ovvero, in caso di affidamento, oltre il limite del fido.

Il consiglio di Mr Banca

Mr BancaLe soglie sono state ridotte rispetto al passato, ora la barriera invalicabile (pena problemi seri) sono i 90 giorni di scoperto non concordato e il superamento di due parametri: per privati e piccole medie imprese, superiore ai 100 euro e superiore all’1% del totale delle esposizioni verso la banca; per le imprese, superiore ai 500 euro e superiore all’1% del totale delle esposizioni verso la banca. L’entrata in vigore di questo sistema è stata stabilita il 1 gennaio 2021.

Questa novità, secondo noi, non è una notizia del tutto negativa per i consumatori: è un modo per preservare i correntisti dal rischio di sovraindebitamento volontario. Da parte nostra però non può che arrivare questo segnale: fate attenzione, fatevi i conti i tasca, state molto attenti a non sconfinare oppure rischiate veramente grosso. Per evitare fastidi o addirittura una segnalazione alla centrale rischi Crif, fate in modo di mantenere un conto sempre in attivo o comunque se in negativo mai oltre il valore di -100 euro.

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1 Commento

  1. Solita EUROPA che vessa il cittadino.
    In Europa il “rosso” non è consentito ma in Italia sì e da sempre. I soloni europei si sono chiesti il perché?
    Perché le banche applicano interessi e commissioni sui pagamenti delle bollette. Qualcuno glielo dica…

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