Covid, bonus INPS 1800 euro in arrivo: ecco per chi

INPS

Il bonus INPS 1.800 euro o Bonus Covid è un’indennità per lavoratori stagionali, autonomi occasionali e altre categorie colpite dall’emergenza pandemica.

La domanda per richiedere il Bonus INPS 1.800 euro deve essere presentata entro il 13 novembre, come sancito dal Decreto Ristori (art. 15, comma 9, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137), entrato in vigore il 29 ottobre 2020.

Dal 14 novembre 2020 non sarà più possibile inviare le domande per richiedere l’indennità Covid, la quale deve essere richiesta tramite il servizio dedicato.

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Covid, bonus INPS 1800 euro in arrivo: ecco per chi

Bonus INPS 1800 euro: a chi spetta?

InpsIl Bonus INPS 1800 euro spetta a determinate categorie di lavoratori.

  • Lavoratori stagionali.
  • Lavoratori autonomi occasionali.
  • Intermittenti.
  • Incaricati di vendita a domicilio.
  • Per i lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.
  • Lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri nel 2019 e con un reddito derivante non superiore a 50.000 euro.
  • Lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri nel 2019 e con un reddito non superiore a 35.000 euro.

Bonus INPS 1800 euro: come funziona?

InpsSecondo quanto specificato anche dall’Istituto INPS il Bonus INPS non concorre alla formazione del reddito dei beneficiari.

Pertanto, non è imponibile la somma riconosciuta da un ente di previdenza ai propri iscritti come forma di sostegno a seguito del contagio da Coronavirus.

Al lavoratore che beneficia del Bonus Covid non spetta nè la contribuzione figurativa nè l’assegno per il nucleo familiare.

Tale indennità non è cumulabile con il reddito di emergenza e con il reddito di cittadinanza, mentre è cumulabile con l’assegno ordinario di invalidità INPS, con l’indennità per la disoccupazione NASpI, le indennità di disoccupazione dei lavoratori collaboratori coordinati e continuativi.

Il Bonus Covid è compatibile anche da coloro che beneficiano di borse lavoro, premi o che si occupano di un lavoro occasionale non superiore ai 5.000 euro.

Bonus Covid: come presentare la domanda?

InpsPer ricevere il Bonus Covid è necessario presentare la domanda. Coloro che hanno già beneficiato di altre indennità non devono presentare alcuna domanda, in quanto il Bonus viene accreditato in modo automatico.

Chi non avesse beneficiato ancora di alcuna indennità una tantum dovrà presentare l’istanza collegandosi al portale INPS, all’interno del quale è stata attivata la funzione dedicata al bonus covid 1.800 euro.

Entro il 13 novembre 2020 è possibile presentare la domanda per richiedere l’indennità Bonus Covid mediante i seguenti canali.

  • SPID di livello 2 o superiore.
  • PIN rilasciato dall’INPS fino al 1° ottobre 2020.
  • Carta nazionale dei servizi (CNS).
  • Carta di identità elettronica 3.0 (CIE).

Il servizio dedicato offre le seguenti possibilità.

  • Inviare la domanda in via telematica.
  • Verificare l’esito della domanda.
  • Rinunciare alla domanda inviata in assenza dei requisiti richiesti.
  • Revisionare la modalità di pagamento.

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Bonus Covid tassazione: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

A fornire utili chiarimenti in merito al trattamento fiscale del Bonus Covid è la stessa Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 395 del 23 settembre 2020.

C’è da chiedersi se il sussidio una tantum erogato a tutti gli iscritti che, a causa del contagio da Covid-19, sono stati ricoverati in ospedale, in terapia intensiva e non, sia assimilato al reddito personale.

L’importo di tale indennità è differenziato a seconda della gravità dell’evento.

  • 1.000 euro per tutti i liberi professionisti a cui siano stati prescritti l’isolamento domiciliare obbligatorio o la quarantena.
  • 2.000 euro per tutti gli iscritti che sono stati ricoverati in ospedale, ma non in terapia intensiva.
  • 4.000 euro per tutti gli iscritti che, a seguito del contagio, sono stati ricoverati in terapia intensiva.

In qualità di sostituto d’imposta, l’INPS chiede di sapere quale sia il trattamento fiscale applicabile alle indennità che erogherà agli aventi diritto.

Per quanto concerne il trattamento fiscale a rilevanza fiscale delle erogazioni assistenziali effettuate dall’INPS in favore dei propri iscritti, l’Agenzia delle Entrate ricorda che tali indennità di natura occasionale non sono riconducibili ad alcuna categoria di reddito.

Pertanto, il bonus covid-19 non rileva sotto il profilo fiscale, ai sensi dell’art. 6, co. 2 del TUIR (Dpr. n. 917/1986) e non è riconducibile ad alcuna categoria di reddito. Di conseguenza il bonus covid non viene tassato.

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